STATUTO INTERNO

 

ART. 1 Denominazione e sede

1.      E’ costituita l’Associazione denominata Strade Aperte, di durata illimitata.

2.      L’Associazione ha sede in Vermiglio, via Senatore Bruno Kessler, 3, ma può costituire sedi secondarie.

ART. 2 Scopo

1.      Strade Aperte è un’associazione giovanile senza fini di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

2.      Essa ha per finalità, oltre all’attività prettamente teatrale-musicale, la promozione e salvaguardia dei valori culturali e sociali che fanno parte del patrimonio storico della realtà territoriale regionale.

3.      L’Associazione aderisce alla Co.F.As. - Compagnie Filodrammatiche Associate con sede in Trento, della quale accetta Statuto e Regolamenti.

ART. 3 Durata

1.      La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci.

ART. 4 Diritti dei soci

1.      Sono soci ordinari le persone fisiche, giuridiche , associazioni ed enti che partecipano alle attività sociali.

2.      Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo, libero e incondizionato.

ART. 5 Decadenza dei soci e provvedimenti disciplinari

1.      I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

a)          per dimissione volontaria;

b)          per scioglimento del Gruppo;

c)        per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette gravi inadempienze societarie, azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che , con la sua condotta, è causa di ostacolo al buon andamento dell’Associazione;

d)          per totale inattività per un periodo superiore a tre anni, giudicata dal Consiglio direttivo.

2.      Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo nonché delle modalità associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6 Organi

1.      Gli organi sociali sono:

- l’Assemblea;

- il Presidente;

- il Consiglio Direttivo;

- il Segretario.

ART. 7 Assemblea

1.      L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione.

ART. 8 Compiti dell’Assemblea

1.      La convocazione dell’Assemblea ordinaria dovrà avvenire, a cura del Presidente, almeno una volta l’anno.

2.      La convocazione avverrà almeno 7 giorni prima della data fissata, mediante invito scritto ai soci.

3.      L’Assemblea dei soci si riunisce in sede ordinaria per deliberare in merito a:

a)         bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;

b)          nomina dei membri del Consiglio Direttivo;

c)     nomina del Presidente;

d)     nomina del Segretario.

4.        L’Assemblea è regolarmente costituita con la partecipazione di almeno i 2/3 più 1 degli associati e delibera con la maggioranza di almeno i 2/3 più 1 dei presenti.

ART. 9 Validità Assembleare

1.      Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

2.      Ogni socio ha diritto ad un voto. Non è ammessa alcuna forma di delega per il voto dei soci.

ART. 10 Consiglio Direttivo

1.      Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall’Assemblea.

2.      Gli eletti rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili.

3.      Al suo interno nomina il Segretario-Cassiere.

4.      Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

5.   Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

ART. 11 Dimissioni

1.      Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 12  Convocazioni Direttivo

1.      Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere, senza formalità.

ART. 13 Compiti del Consiglio Direttivo

1.      Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a)           adottare i provvedimenti disciplinari;

b)           approntare il programma dell’attività sociale;

c)           nominare il Presidente, qualora non vi abbia adempiuto l’Assemblea;

d)           redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea

e)           fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci e convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o sia chiesto dai soci;

f)            attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell’Assemblea dei soci;

g)           adottare ogni più opportuna iniziativa per comunicare notizia a tutti i soci delle deliberazioni e dei bilanci o rendiconti assunte dallo stesso.

ART. 14 Il Bilancio

1.      Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo dell’anno sociale.

2.      Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione.

ART. 15 Il Presidente

1.      1.Il Presidente è eletto dall’Assemblea, dura in carica 2 anni dall’elezione e può essere riconfermato senza alcun limite.

2.      Il Presidente rappresenta l’Assemblea e ne è il legale rappresentante.

3.      Il Presidente ha il compito di:

a)           attuare i deliberati dell’Assemblea;

b)           assumere le decisioni di emergenza, consultando almeno uno fra Vicepresidente e Segretario, da sottoporre successivamente alla rettifica dell’Assemblea;

c)           tenere i rapporti con le altre associazioni e le istituzioni pubbliche;

d)           convocare l’Assemblea;

e)           proporre all’Assemblea le modifiche statutarie;

f)             proporre all’Assemblea il programma di azione dell’associazione;

g)           proporre all’Assemblea l’esclusione dall’associazione di coloro i quali si siano posti in contrasto con i principi e le finalità del presente Statuto;

h)           farsi portavoce di fronte all’Assemblea delle mozioni dei singoli associati.

ART. 16 Il Segretario

1.      Il Segretario è nominato e revocato dall’Assemblea.

2.      Il Segretario è il tesoriere dell’associazione, gestisce il patrimonio sociale sulla base dei deliberati dell’Assemblea e tiene i libri contabili.

3.      Il Segretario è tenuto a verbalizzare su un apposito registro i deliberati dell’Assemblea, indicando i voti dati e le opinioni espresse in seno all’Assemblea.

4.      Il Segretario redige e presenta all’Assemblea il conto consuntivo dell’associazione.

ART. 17 Patrimonio

1.      1.Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

a)           beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione;

b)           eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c)           eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;

d)           premi e riconoscimenti conseguiti nell’attività.

2.      Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a)           contributi degli associati;

b)           dalle eventuali elargizioni fatte da soci e da terzi;

c)           dai contributi di enti ed associazioni;

d)           dai proventi derivati dalle attività organizzate dall’Associazione;

e)           ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale.

3.      E’ prevista l’intrasmissibilità della quota o del contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabili della quota stessa.

ART.18 Scioglimento

1.      Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 2/3 dei soci esprimenti il voto. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata dal almeno i 2/3 dei soci aventi  diritto al voto.

2.      La destinazione del patrimoni residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

3.      Per quanto non compreso nel presente Statuto, si fa riferimento alla legislazione presente in materia.