STATUTO INTERNO
ART.
1 Denominazione e sede
1.
E’
costituita l’Associazione denominata Strade Aperte, di durata illimitata.
2.
L’Associazione
ha sede in Vermiglio, via Senatore Bruno Kessler, 3, ma può costituire sedi
secondarie.
ART.
2 Scopo
1.
Strade Aperte è un’associazione giovanile senza fini di lucro. Durante
la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo
indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2.
Essa
ha per finalità, oltre all’attività prettamente teatrale-musicale, la
promozione e salvaguardia dei valori culturali e sociali che fanno parte del
patrimonio storico della realtà territoriale regionale.
3.
L’Associazione
aderisce alla Co.F.As. - Compagnie Filodrammatiche Associate con sede in Trento,
della quale accetta Statuto e Regolamenti.
ART. 3 Durata
1.
La
durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera
dell’Assemblea straordinaria dei soci.
ART.
4 Diritti dei soci
1.
Sono
soci ordinari le persone fisiche, giuridiche , associazioni ed enti che
partecipano alle attività sociali.
2.
Tutti
i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di
partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e
passivo, libero e incondizionato.
ART.
5 Decadenza dei soci e provvedimenti disciplinari
1.
I
soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
a)
per
dimissione volontaria;
b)
per
scioglimento del Gruppo;
c)
per
espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio
Direttivo, pronunciata contro il socio che commette gravi inadempienze
societarie, azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o
che , con la sua condotta, è causa di ostacolo al buon andamento
dell’Associazione;
d)
per
totale inattività per un periodo superiore a tre anni, giudicata dal Consiglio
direttivo.
2.
Tra
i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo nonché delle
modalità associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa.
ART.
6 Organi
1.
Gli
organi sociali sono:
-
l’Assemblea;
-
il Presidente;
-
il Consiglio Direttivo;
-
il Segretario.
ART.
7 Assemblea
1.
L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo
dell’Associazione.
ART.
8 Compiti dell’Assemblea
1. La convocazione dell’Assemblea ordinaria dovrà avvenire, a cura del Presidente, almeno una volta l’anno.
2.
La
convocazione avverrà almeno 7 giorni prima della data fissata, mediante invito
scritto ai soci.
3.
L’Assemblea
dei soci si riunisce in sede ordinaria per deliberare in merito a:
a)
bilancio
preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
b)
nomina
dei membri del Consiglio Direttivo;
c)
nomina
del Presidente;
d)
nomina
del Segretario.
4.
L’Assemblea è regolarmente costituita con la partecipazione di almeno
i 2/3 più 1 degli associati e delibera con la maggioranza di almeno i 2/3 più
1 dei presenti.
ART. 9 Validità Assembleare
1.
Trascorsa
un’ora dalla prima convocazione tanto l’Assemblea ordinaria che
l’Assemblea straordinaria saranno
validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
2.
Ogni
socio ha diritto ad un voto. Non è ammessa alcuna forma di delega per il voto
dei soci.
ART.
10 Consiglio Direttivo
1.
Il
Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri
eletti dall’Assemblea.
2.
Gli
eletti rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili.
3.
Al
suo interno nomina il Segretario-Cassiere.
4.
Tutti
gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
5.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della
maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza dei
presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
ART.
11 Dimissioni
1.
Il
Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora,
per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei
suoi componenti.
ART.
12 Convocazioni Direttivo
1.
Il
Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga
necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere, senza
formalità.
ART. 13 Compiti del Consiglio Direttivo
1.
Sono
compiti del Consiglio Direttivo:
a)
adottare i provvedimenti disciplinari;
b)
approntare il programma dell’attività sociale;
c)
nominare il Presidente, qualora non vi abbia adempiuto l’Assemblea;
d)
redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre
all’Assemblea
e)
fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci e convocare
l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o sia chiesto dai soci;
f)
attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni
dell’Assemblea dei soci;
g)
adottare ogni più opportuna iniziativa per comunicare notizia a tutti i
soci delle deliberazioni e dei bilanci o rendiconti assunte dallo stesso.
ART.
14 Il Bilancio
1.
Il
Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo dell’anno
sociale.
2.
Il
Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria
dell’Associazione.
ART.
15 Il Presidente
1.
1.Il
Presidente è eletto dall’Assemblea, dura in carica 2 anni dall’elezione e
può essere riconfermato senza alcun limite.
2.
Il
Presidente rappresenta l’Assemblea e ne è il legale rappresentante.
3.
Il
Presidente ha il compito di:
a)
attuare
i deliberati dell’Assemblea;
b)
assumere
le decisioni di emergenza, consultando almeno uno fra Vicepresidente e
Segretario, da sottoporre
successivamente alla rettifica dell’Assemblea;
c)
tenere
i rapporti con le altre associazioni e le istituzioni pubbliche;
d)
convocare
l’Assemblea;
e)
proporre
all’Assemblea le modifiche statutarie;
f)
proporre
all’Assemblea il programma di azione dell’associazione;
g)
proporre
all’Assemblea l’esclusione dall’associazione di coloro i quali si siano
posti in contrasto con i principi e le finalità del presente Statuto;
h)
farsi
portavoce di fronte all’Assemblea delle mozioni dei singoli associati.
ART. 16 Il Segretario
1.
Il
Segretario è nominato e revocato dall’Assemblea.
2.
Il
Segretario è il tesoriere dell’associazione, gestisce il patrimonio sociale
sulla base dei deliberati dell’Assemblea e tiene i libri contabili.
3.
Il
Segretario è tenuto a verbalizzare su un apposito registro i deliberati
dell’Assemblea, indicando i voti dati e le opinioni espresse in seno
all’Assemblea.
4.
Il
Segretario redige e presenta all’Assemblea il conto consuntivo
dell’associazione.
ART. 17 Patrimonio
1.
1.Il
patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a)
beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione;
b)
eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c)
eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
d)
premi e riconoscimenti conseguiti nell’attività.
2.
Le
entrate dell’Associazione sono costituite da:
a)
contributi
degli associati;
b)
dalle
eventuali elargizioni fatte da soci e da terzi;
c)
dai
contributi di enti ed associazioni;
d)
dai
proventi derivati dalle attività organizzate dall’Associazione;
e)
ogni
altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale.
3.
E’ prevista l’intrasmissibilità della quota o del contributo
associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabili
della quota stessa.
ART.18
Scioglimento
1.
Lo
scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei
soci, convocata in seduta straordinaria,
con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 2/3
dei soci esprimenti il voto. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale
straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento
dell’Associazione deve essere presentata dal almeno i 2/3 dei soci aventi
diritto al voto.
2.
La
destinazione del patrimoni residuo avverrà a favore di altra associazione che
persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva
diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Per quanto non compreso nel presente Statuto, si fa riferimento alla legislazione presente in materia.